Tanti clienti di Bianca e me ci chiedono attualmente del nostro parere circa la votazione in maggio sulla medicina complementare. Sono poi al solito sorpresi che rispondiamo, che la Svizzera ha bisogno di un tale articolo costituzionale come una mucca le stampelle.
A parte i scherzi: dopo l'ennesima discussione abbiamo stilato in breve gli argomenti per la nostra posizione.
Si trovano in italiano e tedesco sotto:
MedicinaComplementare in .html.
Sono caricabili pure le versioni .rtf e .pdf
Saluti
Peter & Bianca
Sitografia:
Legge Sanitaria TI
Legislazione sanitaria (complementare)
Guaritori
Art. 63d) 1Sono considerati «guaritori», secondo questa legge, tutte le persone che, senza disporre di un’autorizzazione per l’esercizio di una qualsiasi professione prevista da questa legge, distribuiscono e/o attuano, occasionalmente o con regolarità, prestazioni di tipo sanitario o terapie a pazienti che lo richiedono.
Il guaritore:
- a) può dispensare unicamente prestazioni e terapie non invasive e non pericolose, per la loro stessa natura, all’incolumità del paziente;
- b) deve comunicare al Dipartimento le sue generalità, il tipo di prestazioni dispensate e il luogo in cui esercita l’attività;
- c) prima di dare una prestazione e/o attuare una terapia è tenuto ad informare il paziente in modo chiaro e comprensibile della qualifica così da escludere qualsiasi confusione con gli operatori sanitari di cui all’art. 54 e i terapisti complementari autorizzati;
- d) non può utilizzare attrezzature e apparecchiature meccaniche, a corrente forte e debole o che emettono radiazioni ionizzanti ed altre assimilabili;
- e) non può prescrivere, consigliare o somministrare medicamenti;
- f) può essere rimunerato dal paziente unicamente con contributi volontari.